La Soluzione

  1. Definizione del servizio

1.1. Il servizio fornito al Condominio dall’Azienda, consiste nel dare tutta l’assistenza necessaria al fine di provvedere al Recupero del Credito delle morosità condominiali, di seguito anche chiamatoRCMper semplificazione. L’assistenza è mirata a garantire la tutela competente degli interessi del Condominio, nei limiti risultanti dall’ambito del servizio RCMdi cui l’Azienda è stata incaricata.

1.2.L’Azienda assicura un’organizzazione dei servizi resi ai propri committenti tale da garantire una fornitura accurata e puntuale degli stessi in tutte le questioni accettate per il servizio “RCM”.

1.3.Il servizio consiste in particolare nella gestione stragiudiziale/giudiziale del recupero credito condominiale, nella redazione di atti nonché analisi legali, nella rappresentanza  del Committente nei confronti dei suoi contraenti nelle trattative, mediazioni e controversie e nella consulenza occorrente al sevizio “RCM”, nonché nella rappresentanza del Committente in qualsivoglia procedura dallo studio legale convenzionato al Committente dall’Azienda, sempreché la stessa riguardi il servizio di “RCM”, il tutto tramite gli studi legali convenzionati con l’Azienda.

1.4.Qualora il Committente affidi all’Azienda il servizio costante di consulenza per questioni riguardanti il recupero credito delle morosità condominiali, ed è tenuta tramite gli studi legali convenzionati con l’Azienda ad essere sempre a disposizione per fornire l’assistenza a suo vantaggio.

1.5.Per ogni pratica il Committente invierà una specifica procura, intesta allo studio legale assegnato dall’azienda al committente, il quale studio anticiperà tutte le spese relative all’istruzione della pratica ad eccezione della tassazione atti giudiziari, quando questa sarà necessaria come previsto per legge, che spetterà al Committente visto che l’agenzia delle entrate la notificherà direttamente al Committente e delle spese forfettarie per l’apertura della pratica se previste dalla convenzione. Questa anticipazione fatta dal Committente, sarà comunque addebitata al moroso. I costi relativi alla gestione della pratica, saranno addebitati, dallo studio legale convenzionato, al moroso e questo nel rispetto del listino Forense conformemente alle tabelle come dal Decreto Ministeriale 55/2014 e successive modifiche, e in più particolarmente le spese saranno conformi al preventivo trasmesso al committente.

1.6.Nel caso la documentazione fornita dal Committente sia errata e di fatto faccia decadere l’azione promossa, come nel caso di sentenze e/o provvedimenti sfavorevoli, le anticipazioni ed onorari sostenuti dallo studio legale convenzionato, saranno addebitati al Committente.

2. Norme di fornitura del servizio Recupero del Credito delle morosità condominiali.

2.1.Le modalità di fornitura del servizio da parte dell’Azienda nelle pratiche affidate, in particolare la tempistica di realizzazione delle rispettive attività risultano dal genere e grado di difficoltà della pratica, dall’ambito dell’incarico e dagli accordi presi al corrente con il Committente.

2.2.L’Azienda decide autonomamente sull’affidamento dello svolgimento dell’assistenza, per erogare il servizio di Recupero Credito delle rispettive pratiche, o sull’affidamento dell’incarico di particolari attività nella pratica ai legali convenzionati con l’Azienda, tenendo conto del genere della pratica o dell’attività, dei tempi di realizzazione, delle qualifiche di un dato legale e della sua conoscenza della situazione legale del Committente, e nello stesso tempo l’organizzazione del lavoro riguardante le pratiche del Committente garantirà sempre l’ottimizzazione del servizio erogato dal punto di vista organizzativo e quello relativo alle spese. Alcune particolari attività possono essere affidate a degli specialisti esterni, qualora questo risulti necessario per la tutela degli interessi del Committente.

2.3.Il Committente è responsabile per la veridicità e la completezza di tutti i documenti e le informazioni fornite nonché per gli effetti risultanti dalla mancata trasmissione all’Azienda delle informazioni o dei documenti che hanno importanza nella data pratica.

2.4.Per la rappresentanza legale del Committente, in qualsiasi procedura legale, si richiede il conferimento della procura scritta per ogni specifica pratica, al legale convenzionato, a cui l’Azienda ha affidato la pratica.

2.5.Il luogo di prestazione del servizio legale è la sede dell’Azienda, a meno chele singole attività, a causa delle loro specificità, richiedano il loro svolgimento presso un altro luogo.

2.6.Se dovesse nascere un conflitto d’interessi tra il Committente e un altro Cliente dell’Azienda, l’Azienda è tenuta ad informare il Committente sulla situazione verificatasi e garantire un modo di fornitura dei servizi a vantaggio del Committente e dell’altro Cliente coinvolto nel conflitto d’interessi, in particolare tramite l’applicazione delle procedure interne di riservatezza, in modo da garantire la piena tutela degli interessi legali del Committente. In tale situazione l’Azienda si riserva tuttavia il diritto di rinunciare allo svolgimento del servizio ad entrambe le parti.

2.7.L’Azienda è tenuta a mantenere la riservatezza di tutti i dati e le informazioni riguardanti l’impresa del Committente oppure delle altre sue questioni patrimoniali di cui l’Azienda è entrata in possesso in relazione all’esecuzione del servizio “RCM”. Quest’obbligo non riguarda le informazioni già pubblicamente note.

2.8.L’Azienda ha il diritto di divulgare il fatto di fornire il servizio “RCM” a favore del Committente e metterlo sull’elenco delle proprie Referenze.

2.9.L’Azienda dichiara che i professionisti ad essa associati hanno regolare polizza assicurativa RC professionale, la quale è identificata all’interno del preventivo approvato dalle parti.

2.10. Nel caso di divulgazione ai terzi delle versioni elettroniche dei documenti che usano dei modelli creati dall’Azienda, il Committente si obbliga a mantenere su questi documenti l’informazione copyright © in essa contenuti.

2.11. L’Azienda garantisce una conservazione adeguata dei documenti originali di cui è entrata in possesso nello svolgimento del servizio nelle rispettive pratiche. Al termine del servizio relativo alla data pratica, i documenti originali saranno rinviati tramite il servizio corriere alla sede del Committente, a meno che il Committente indichi un altro indirizzo per l’invio della suddetta documentazione.

3. Affidamento del servizio legale

3.1.Questa proposta di adesione al Servizio “RCM”, decorre e si perfeziona, dalla data dall’invio della prima pratica da parte del Committente all’Azienda e il valore pattuito per l’adesione al servizio,sarà esigibile dall’Azienda dalla ricezione della fattura dal Committente, resta inteso che la pratica sarà lavorabile  non appena il committente avrà pagato quanto previsto.

3.2.Gli incarichi relativi alle pratiche e le varie comunicazioni nelle rispettive questioni, devono essere trasmesse dal Committente all’Azienda in forma scritta, a mezzo fax o tramite e-mail, e possono essere trasmessi a tutto il personale dell’Azienda e ad ogni legale del team convenzionato con essa.

4. Rimunerazione degli studi legali convenzionati con l’Azienda

4.1.Per l’effettuazione del servizio “RCM”, lo studio legale convenzionato, percepirà quanto previsto dal preventivo, elaborato come previsto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 entra in vigore il 29 agosto 2017, resta inteso che tutta la spesa sarà addebitata alla controparte del Committente. Se si verificano le previsioni dell’articolo 1.6, di questa convenzione, la spesa sarà addebitata al committente.

4.2.La rimunerazione, pagata dalla Controparte del Committente è incassata in anticipo sulle somme che la Controparte deve al Committente, conformemente alle fatture emesse direttamente alla Controparte. Ogni fattura emessa, viene dettagliata con tutte le attività svolte, le spese, le anticipazioni effettuate, l’onorario in più tutti gli oneri di legge. In caso di pagamento rateizzato, sempre ché il Committente è d’accordo nel accettare questa modalità di pagamento della sua Controparte, lo studio legale , incasserà in primis la sua parcella e provvederà, via bonifico, al pagamento del saldo al Committente non più tardi di trenta giorni fine mese dall’incasso da parte del cliente moroso.  Ne caso in cui la Controparte del Committente dovesse pagarlo direttamente la Controparte dovrà, comunque, pagare la fattura dello studio legale e in caso di inadempimento potrà, compensare con le somme transitorie dei recuperi incorso riguardanti il committente non ancora accreditate e nel caso di insufficienza di fondi delle somme, lo studio legale potrà azionare il titolo, per il valore mancante, sia nei confronti del condòmino moroso che del Committente.

4.3.L’Azienda dichiara di essere un contribuente IVA attivo autorizzato ad emettere le fatture con IVA. Il Committente autorizza l’Azienda ad emettere le fatture senza la sua firma.

5. Provvedimenti finali

5.1.Ciascuna delle parti ha il diritto di disdire il contratto stipulato a tempo indeterminato con tre mesi di anticipo prima della fine dell’anno solare. La fine del contratto a causa della disdetta non influenza il modo di saldare i conti per le attività svolte che sarà effettuato in conformità alle condizioni di cui al capitolo “4. Rimunerazione degli studi legali convenzionati con l’Azienda” sopra.

5.2.Le Parti concordano di risolvere tramite i negoziati qualsiasi controversia che possa insorgere dall’interpretazione o dalla esecuzione del presente contratto di fornitura del servizio di Recupero Crediti. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo amichevole, la controversia sorta verrà risolta esclusivamente da un tribunale competente per la sede dell’Azienda.

5.3.Se lo studio legale dovesse rinunciare all’incarico affidatogli dal committente unilateralmente, resta inteso che tutte le spese sostenute per la gestione della pratica affidatagli, rimarranno a carico dello studio legale il quale non avrà nulla a pretendere dal committente.

5.4.Nel caso in cui il Committente dovesse ritirare l’incarico su una o più pratiche in maniera unilaterale, resta inteso che gli anticipi e gli onorari maturati sulla pratica o pratiche, alla data del ritiro dell’incarico, si intendono maturati ed esigibili dallo studio legale nei confronti del Committente pertanto il ritiro definitivo dell’incarico, sulla pratica o pratiche, potrà avvenire esclusivamente con il contestuale pagamento di quanto dovuto.

5.5.Il contratto di fornitura del servizio di recupero Credito è stipulato a tempo indeterminato.

5.6.Il servizio sarà effettuato nell’ambito della legge Italiana e della legge dell’Unione Europea.

5.7.Nelle questioni non disciplinate dal contratto di fornitura del servizio di recupero credito, compreso il contenuto delle presenti Condizioni Generali, si applicheranno le norme del codice civile Italiano e le altre leggi dell’Unione Europea. Per tutto quello che riguarda la Privacy e la riservatezza si comunica che tutti i dati e le informazioni che verranno caricati sul data base dall’Azienda, saranno gestiti nel rispetto della legislazione ordinaria sulla privacy in conformità del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e tutte successive modifiche.