{"id":2,"date":"2016-05-10T03:48:21","date_gmt":"2016-05-10T03:48:21","guid":{"rendered":"https:\/\/gestiserviceitalia.it\/?page_id=2"},"modified":"2018-12-10T13:34:32","modified_gmt":"2018-12-10T13:34:32","slug":"sample-page","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/gestiserviceitalia.it\/","title":{"rendered":"CONDOMINI MOROSI&#8230;"},"content":{"rendered":"\n<p><br>Nell&#8217;antichit\u00e0, non pagare un credito era considerato un grave delitto punibile in certi casi anche con la morte.<\/p>\n\n\n\n<p>Esisteva, anche la schiavit\u00f9 contratta per non avere pagato un debito; Purtroppo oggi non pagare i propri debiti \u00e8 entrato a far parte della pratica comune di molti individui.<\/p>\n\n\n\n<p>Quello delle morosit\u00e0 condominiale \u00e8 un problema ricorrente nei Condomini e l&#8217;amministratore deve dedicare sempre pi\u00f9 tempo all&#8217;attivit\u00e0 di recupero dei crediti, al fine di mantenere attivi i servizi comuni.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;utilit\u00e0 di ottenere la regolarizzazione delle posizioni debitorie \u00e8 anche quella di rasserenare i rapporti tra i cond\u00f2mini, posto che spesso quelli regolari nei pagamenti debbono attivarsi per compensare gli ammanchi lasciati dagli altri e questo certamente inasprisce le relazioni tra i partecipanti alla comunione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cosa pu\u00f2 fare l&#8217;amministratore per recuperare le quote non pagate dai Cond\u00f2mini?<\/h2>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">In che modo il legislatore, anche alla luce della Riforma del Condominio, si \u00e8 preoccupato di fornirgli strumenti&nbsp; congrui per raggiungere tale scopo?<\/h4>\n\n\n\n<p>La morosit\u00e0 in Italia prima e dopo la Riforma del Condominio.&nbsp;Stando ad una prima statistica diffusa nel 2013 e riguardante un periodo immediatamente antecedente l&#8217;entrata in vigore della Riforma del Condominio, la percentuale di morosit\u00e0 si attestava mediamente nella misura del 30%.<\/p>\n\n\n\n<p>Una pi\u00f9 recente statistica evidenziava che nell&#8217;anno 2016 la percentuale di morosit\u00e0 da rate condominiali si attestava su una percentuale media del 25% raggiungendo, nelle grandi citt\u00e0 come Milano,Roma, Napoli e Torino, picchi tra il 30% e quasi il 34%. Dunque, nonostante l&#8217;entrata in vigore della Riforma del Condominio la percentuale di morosit\u00e0 continua a rimanere molto alta.<\/p>\n\n\n\n<p>Le novit\u00e0 introdotte dalla Riforma del Condominio in tema di recupero dei crediti.&nbsp;Come noto, l\u2019art. 1129 c.c.come modificato dalla Legge 220\/2012, ha introdotto l&#8217;obbligo per l&#8217;amministratore &#8211; saldo dispensa deliberata dall&#8217;assemblea &#8211; di attivarsi per il recupero dei crediti condominiali &#8220;entro sei mesi dalla chiusura dell&#8217;esercizio nel quale il credito esigibile \u00e8 compreso.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, ai sensi dell&#8217;art. 63 disp. att. c.c. in caso di morosit\u00e0 protratta per un semestre, &#8220;l&#8217;<em>amministratore pu\u00f2 sospendere il cond\u00f2mino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato&#8221;<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>In questo caso, rispetto alla normativa ante Riforma, non occorre pi\u00f9 che tale ipotesi venga prevista nel regolamento condominiale, ma rimangono dubbi su quali siano i servizi riconducibili nella categoria di quelli &#8220;suscettibili di godimento separato&#8221; e come tali sospendibili al moroso.<\/p>\n\n\n\n<p>Ancora, \u00e8 stata disposta la responsabilit\u00e0 solidale dei cond\u00f2mini in regola con i pagamenti con quelli morosi solo in seconda battuta, ossia esclusivamente qualora il creditore risultasse insoddisfatto nonostante l&#8217;escussione dei secondi.<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia \u00e8 noto come diversi Tribunali concedano ai terzi creditori la possibilit\u00e0 di pignorare il conto corrente condominiale e tale blocco ha inevitabilmente effetti anche su quelli in regola con i pagamenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Un&#8217;utile strumento di informazione per i diretti interessati circa l&#8217;esistenza di un debito condominiale \u00e8 l&#8217;attestazione dell&#8217;amministratore relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali di cui all&#8217;art. 1130, punto 9, c.c. (anch&#8217;esso rappresenta una novit\u00e0 rispetto alla normativa in vigore prima del 18 giugno 2013) richiesta dai cond\u00f2mini in special modo quando si sta compravendendo un immobile.<\/p>\n\n\n\n<p>Con tale dichiarazione, il promittente acquirente viene a conoscenza di eventuali situazioni di morosit\u00e0 in relazione all&#8217;immobile che sta acquistando e la relativa richiesta evita spiacevoli sorprese.<\/p>\n\n\n\n<p>In tal modo, lo sfogo naturale di tale dichiarazione \u00e8 che l&#8217;acquirente si trattenga dal prezzo pattuito l&#8217;eventuale morosit\u00e0 cos\u00ec da regolarizzare velocemente la situazione debitoria.<\/p>\n\n\n\n<p>Peccato, per\u00f2, che se \u00e8 vero che la normativa impone l&#8217;obbligo per l&#8217;amministratore di rilasciare tale attestazione, non vige, invece, alcun vincolo a richiederla sicch\u00e9 spesso la morosit\u00e0 permane limitandosi, il subentrato a risponderne solo per l&#8217;anno incorso e per quello precedente all&#8217;acquisto, ex art. 63 disp att.c.c.<\/p>\n\n\n\n<p>Nonostante le novit\u00e0 introdotte dalla legge 220\/2012, dunque,&nbsp;le percentuali di morosit\u00e0 rimangono molto elevate e l&#8217;amministratore continua ad avere difficolt\u00e0 nel mantenere attivi i servizi comuni.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo strumento principale dell&#8217;amministratore Italiano per ottenere il ripianamento dei debiti rimane il decreto ingiuntivo che, sulla base di un piano di riparto approvato dall&#8217;assemblea, pu\u00f2 anche essere emesso con modalit\u00e0 di immediata esecutivit\u00e0 (art. 63 disp att. c.c.).<\/p>\n\n\n\n<p><br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nell&#8217;antichit\u00e0, non pagare un credito era considerato un grave delitto punibile in certi casi anche con la morte. 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